hopini.oni
La libertà di stampa è già disciplinata
In Italia la libertà di stampa è difesa e disciplinata dall’articolo 21 della Costituzione. Non c’è bisogno di ulteriori lacci e bavagli, perché i limiti posti dalla Costituzione sono più che sufficienti a garantire i cittadini da un uso distorto della libera espressione, con qualunque mezzo si manifesti.
Anche l’ONU ha chiesto il ritiro della Legge-bavaglio. Non mi convince l’intervento di Mentana, che qualche giorno fa sosteneva le ragioni di Berlusconi: la libertà di stampa non è un diritto assoluto, ma in Italia nessuno pensa di creare corsie preferenziali per la stampa. Viceversa, si cerca di difenderne la libertà sancita dalla Costituzione. L’intervento di Mentana è fuorviante e pone la questione in termini di ragioni o torti da riconoscere a Berlusconi. Al centro della discussione non c’è però quello che pensa Berlusconi e il pregiudizio, vero o presunto, su quello che dice: si parla della libertà di stampa, che autorevoli osservatori neutrali definiscono a rischio. L’Italia è 49ma nel world press freedom index del 2009, e scende. C’è bisogno di alleggerire la pressione sulla stampa, altro che storie.
Poi chi sbaglia, paghi. Gli strumenti ci sono, non servono altre leggi.
« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. »(Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 21)
| Stampa l'articolo | Questo articolo è stato pubblicato da pank il 15 luglio 2010 alle 11:43 AM, ed è archiviato come hopinioni. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso RSS 2.0. Sia i commenti sia i ping sono disattivati. |
I commenti sono disattivati.




circa 1 mese fa
articolo completamente condivisibile.
circa 1 mese fa
grazie, gp